Art. 9.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro:

          a) chi ha la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlla, li dirige, li amministra ovvero partecipa alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o alla amministrazione degli stessi;

          b) chi costringe una persona all'esercizio della prostituzione o lo favorisce;

          c) chi compie personalmente atti di lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 

Pag. 8

          d) chi induce con l'inganno o costringe una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di farle esercitare la prostituzione, ovvero si adopera per agevolarne la partenza;

          e) chi svolge una attività in organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevola l'azione o gli scopi di tali organizzazioni;

          f) chi, in qualsiasi altro modo, incoraggia la prostituzione altrui e ne trae profitto.

      2. In tutti i casi previsti alla lettera a) del comma 1, oltre alle pene previste dalla presente legge, è disposta la revoca della licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.
      3. Il ricavato delle multe previste dal comma 1 è destinato a finanziare iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.